Formazione studenti equiparati a lavoratori e requisiti dei "docenti-formatori"

Quale formazione è richiesta agli allievi per iniziare un'attività di alternanza scuola lavoro e come organizzare nella scuola tale formazione?

L’art. 2 del
D.lgs 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, e quindi soggetti alla formazione prevista dal D.lgs 81/08 e definita dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. E’ possibile utilizzare lo stesso pacchetto anche per la formazione generale e specifica di 12 ore degli studenti chiamati a svolgere attività di alternanza scuola-lavoro a rischio medio.
Su alcuni portali web una buona parte di tale formazione potrebbe essere già svolta, anche con accesso gratuito, anche se i contenuti didattici non sempre sono attinenti alle problematiche specifiche della scuola. 
Altra soluzione per poter ottemperare agli obblighi di legge sulla formazione obbligatoria dei propri studenti è svolgerla in presenza, modalità promossa dalla Rete RESAS.

Il  
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013   definisce quali sono i requisiti per essere considerati formatori qualificati nell’ambito della sicurezza e da questo risulta che la maggior parte degli insegnanti li possiede per quanto riguarda l'Area Tematica di docenza coerente con  la propria Laurea (cfr. 2° Criterio del suddetto Decreto).
A questo punto devono essere individuati i docenti coordinatori o preposti alla verifica dell’effettivo svolgimento dei programmi di formazione (generale e specifica) magari suddivisi fra aree di pertinenza (elettronica, meccanica, informatica, legislativa, ecc..) che, consultando il Registro di classe dove sono riportati  gli argomenti svolti, con eventuali verifiche dell’apprendimento, hanno il compito di verificare l’avvenuta formazione.
Quindi in pratica per esempio, la parte di legislazione potrebbe essere svolta dal docente che si occupa di materie legislative e quindi all’interno del suo percorso curriculare didattico, vi sarà un modulo di x ore dove tratterà argomenti relativi alla legislazione sulla sicurezza, così il docente di meccanica, quello di elettronica potrà trattare il rischio elettrico, quello di chimica i rischi chimici a cui sono esposti i ragazzi nelle loro attività laboratoriali, e così via…Insomma ogni docente dovrà svolgere un piccolo modulo didattico sulla sicurezza (nell’ambito della formazione generale e/o specifica) ma all’interno del proprio percorso curriculare della classe. Alla fine dell’anno scolastico la sommatoria dei vari pacchetti dovrà raggiungere quel pacchetto ore indispensabile per garantire l’avvenuta formazione di legge. Verrà quindi rilasciato un attestato a norma di legge, utile ai ragazzi ed alla scuola per dimostrare ciò che è stato fatto e per svolgere negli anni successivi i relativi aggiornamenti.
I programmi di formazione in base ai rischi a cui sono esposti i ragazzi nelle loro varie attività (4 ore di generale + 4/8/12 ore di specifica) si trovano anche sul web, seppure sarebbe opportuno calarli nelle attività che fanno realmente gli studenti nel proprio istituto.  

Formazione studenti in A.S.L.